La polizza Cat-Nat obbligatoria nasce dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213, commi 101-111), che dispone per le imprese italiane l’obbligo di dotarsi di assicurazione contro danni derivanti da eventi catastrofali quali:
Sismi 🏚️
Alluvioni e inondazioni 🌊
Frane e smottamenti ⛰️
Esondazioni 🛑
Questa norma si applica alle imprese con sede legale in Italia o stabile organizzazione nel Paese ed è finalizzata a rafforzare la resilienza del tessuto produttivo e a ridurre il peso finanziario di tali eventi sul bilancio pubblico.
Il Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025 e in vigore dal 14 marzo 2025, ne definisce modalità attuative e operative: cosa deve coprire la polizza, come adattare i contratti assicurativi e quali criteri tecnici devono rispettare gli assicuratori.
Le scadenze sono state aggiornate anche in seguito a successivi decreti:
📌 Grandi imprese:
👉 Obbligo in vigore dal 31 marzo 2025 (con sospensione delle sanzioni per i primi 90 giorni in alcuni casi).
📌 Medie imprese:
👉 Termine per adeguarsi posticipato al 1° ottobre 2025.
📌 Piccole e micro imprese:
👉 Termine per adeguarsi al 1° gennaio 2026.
📌 Settore pesca e acquacoltura:
👉 Alcune norme prevedono proroga fino al 31 dicembre 2025 per questi settori specifici.
L’obbligo riguarda:
✅ società di capitali e di persone
✅ imprese individuali con beni aziendali
✅ imprese estere con stabile organizzazione in Italia
❌ esclusione per imprese agricole secondo art. 2135 Codice Civile (in quanto soggette ad altri strumenti mutualistici)
La polizza Cat-Nat deve coprire danni materiali e diretti cagionati dai rischi catastrofali ai seguenti beni aziendali (ai sensi dell’art. 2424, c.1, sezione attivo, voce B-II, n. 1-3):
Terreni e fabbricati (di proprietà o in uso) 🏢
Impianti e macchinari 🛠️
Attrezzature industriali e commerciali 👷♂️
È fondamentale che la copertura sia conforme ai criteri di legge e che i contratti siano adeguati alle esigenze specifiche dell’impresa.
Le compagnie assicurative avevano l’obbligo di adeguare le polizze ai requisiti della normativa entro il 31 marzo 2025 per i nuovi contratti.
Per i contratti già in essere, l’adeguamento può avvenire:
✔ al primo rinnovo utile
✔ o alla prima scadenza contrattuale rilevante successiva alla data di entrata in vigore della legge.
Non è prevista una sanzione penale automatica per la mancata stipula della polizza, ma:
🚫 Imprese non in regola: non potranno beneficiare di contributi, agevolazioni o strumenti di supporto pubblico, né in occasione di eventi calamitosi né per altri incentivi finanziari statali o regionali.
Questo significa che, in caso di calamità, chi non è assicurato sopporterà integralmente i costi dei danni, con potenziali rischi per continuità aziendale e accesso a finanziamenti pubblici futuri.
Gli aspetti tecnici che si stanno implementando includono:
🔹 Criteri di determinazione del premio basati su rischio di esposizione, valore dei beni e storico sinistri.
🔹 Limiti e franchigie proporzionati al valore del patrimonio assicurato.
🔹 Esclusioni specifiche (es. guerre, atti dolosi, rischi nucleari) possono essere previste nei contratti.
🔹 Possibile meccanismo di riassicurazione pubblica (es. attraverso SACE o altri strumenti) per stabilizzare il mercato assicurativo.
👉 Verifica se la tua attuale assicurazione copre già i rischi Cat-Nat oppure va integrata.
👉 Controlla la data di scadenza contrattuale per l’adeguamento automatico.
👉 Considera di consultare un broker assicurativo o un consulente per ottimizzare la copertura secondo rischi specifici e settore.
👉 Tieni presente che l’obbligo si applica anche a imprese piccole e medie con scadenze differenziate.