La deducibilità fiscale dei premi assicurativi trova fondamento nei principi generali del diritto tributario, secondo cui i costi sono deducibili quando assumono la natura di costi di produzione o risultano direttamente correlati alla formazione del reddito.
Nel caso delle polizze catastrofali obbligatorie, il premio assicurativo costituisce un costo necessario per l’esercizio dell’attività d’impresa, in quanto imposto da una specifica previsione normativa.
Dall’analisi della normativa fiscale emergono i seguenti profili interpretativi.
Proprietario del bene
Il premio versato per la polizza rappresenta un costo inerente alla gestione del patrimonio immobiliare ed è, pertanto, integralmente deducibile.
Conduttore (ad esempio, affittuario)
Qualora il conduttore sostenga il costo per assicurare un bene di proprietà altrui, il premio può qualificarsi come costo di produzione, in quanto finalizzato alla tutela dell’assetto operativo dell’impresa. Tuttavia, in assenza di un esplicito riconoscimento normativo, permangono margini di incertezza in ordine alla sua piena deducibilità.
Al riguardo, si segnala comunque l’obbligo introdotto dall’art. 1-bis del D.L. 155/2024 di assicurare i beni di proprietà di terzi utilizzati nell’attività d’impresa e non già coperti da analoga polizza.
Per gli immobili che producono redditi fondiari, l’art. 90 del TUIR sembra escludere la deducibilità del premio assicurativo, nonostante esso sia funzionalmente collegato alla produzione del reddito. In tale ambito, appare auspicabile un intervento normativo di chiarimento.
Nel regime forfettario i premi assicurativi non sono deducibili, poiché il reddito imponibile è determinato in via forfettaria mediante l’applicazione di specifici coefficienti di redditività ai ricavi conseguiti, senza rilevanza dei costi effettivamente sostenuti.
Il principio di inerenza del costo, di cui all’art. 109 del TUIR, trova applicazione:
nelle società di capitali, ai fini della determinazione del reddito d’impresa soggetto a IRES e IRAP;
nelle imprese individuali in contabilità ordinaria, soggette a IRPEF.
In entrambi i casi, il premio delle polizze catastrofali è integralmente deducibile dal reddito imponibile, purché inerente all’attività esercitata e riferibile a beni che concorrono alla produzione del reddito, indipendentemente dalla loro natura (strumentali o patrimonio).
L’indennizzo percepito per la distruzione o il danneggiamento di un bene strumentale (ad esempio, macchinari o sedi operative) non costituisce un ricavo tipico. Tuttavia, esso incide sulla determinazione delle quote di ammortamento del bene.
In base al paragrafo 85 dell’OIC 16, la liquidazione del risarcimento assicurativo comporta la rilevazione di una sopravvenienza attiva, da iscrivere nella voce “A.5 – Altri ricavi e proventi”, in conformità con quanto previsto dall’OIC 12, paragrafo 56.
Qualora l’imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi utilizzati nell’attività d’impresa, l’indennizzo è corrisposto al proprietario del bene, il quale è tenuto a destinare le somme percepite al ripristino dei beni danneggiati.
In caso di inadempimento di tale obbligo, l’imprenditore ha diritto a un risarcimento per il lucro cessante derivante dall’interruzione dell’attività, entro il limite massimo del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario. L’importo riconosciuto all’imprenditore costituisce, per quest’ultimo, reddito imponibile.
La costituzione di accantonamenti a riserve tecniche o fondi destinati a coprire rischi catastrofali futuri non è fiscalmente deducibile. Ciò in quanto tali accantonamenti non rispettano i principi di competenza e inerenza su cui si fonda il sistema fiscale italiano, per le seguenti ragioni:
assenza di certezza, poiché l’evento catastrofale è futuro e aleatorio, non essendo determinabile né nel verificarsi né nell’ammontare;
assenza di correlazione immediata con i ricavi dell’esercizio, in quanto l’accantonamento è effettuato per far fronte a costi potenziali di esercizi futuri.
Di conseguenza, l’accantonamento rientra nella disciplina dell’art. 107, comma 4, del TUIR e non è deducibile. Il successivo utilizzo del fondo non sarà imponibile e consentirà la deduzione del costo civilisticamente coperto dal fondo stesso.
Tale meccanismo comporta esclusivamente effetti di fiscalità differita, senza incidere sulla determinazione del reddito imponibile complessivo nel corso del tempo.