La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo, per tutte le imprese operanti in Italia, di dotarsi di una specifica copertura assicurativa contro le catastrofi naturali.
Le modalità attuative sono disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 18/2025. L’obbligo ha natura bilaterale: riguarda sia le imprese, tenute a stipulare la polizza, sia le compagnie di assicurazione, tenute a offrirla.
In origine, il termine per la stipula era fissato al 31 marzo 2025. Successivamente, il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito in legge nell’aprile 2025, ha differenziato le scadenze in base alla dimensione dell’impresa:
Grandi imprese: obbligo confermato al 31 marzo 2025, con sospensione delle sanzioni per i primi 90 giorni;
Medie imprese: termine posticipato al 30 settembre 2025;
Piccole e micro imprese, nonché imprese della pesca e dell’acquacoltura: termine al 31 dicembre 2025.
Il provvedimento individua inoltre i criteri per la classificazione dimensionale delle imprese.
Durante l’iter di conversione del decreto, i criteri di classificazione per micro, piccole e medie imprese sono stati allineati alla Raccomandazione 2003/361/CE.
Per le grandi imprese resta valida la definizione della Direttiva delegata (UE) 2023/2775.
È considerata grande impresa quella che supera almeno due dei seguenti parametri:
Occupati ≥ 250;
Fatturato > 50 milioni di euro;
Totale di bilancio > 25 milioni di euro.
Sono obbligate alla stipula della polizza, come chiarito dalla relazione illustrativa del DM n. 18/2025, tutte le imprese per le quali è prevista l’iscrizione al Registro delle Imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, ai sensi del codice civile e della normativa speciale o regolamentare vigente.
Sono escluse le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.
Rientrano in tale ambito le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, secondo la definizione normativa.
Ai sensi dell’art. 1-bis della legge n. 189/2024, se i beni (fabbricati, impianti o attrezzature) utilizzati nell’attività d’impresa sono concessi in locazione, leasing o noleggio:
l’obbligo assicurativo ricade sull’utilizzatore, qualora il bene non sia già assicurato dal proprietario;
se il proprietario stipula la polizza, l’indennizzo dovrà essere destinato al ripristino del bene;
in caso di inadempimento, l’imprenditore utilizzatore ha diritto a un indennizzo per lucro cessante, fino al 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
Sono esclusi dall’obbligo i beni già coperti da analoga polizza, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore utilizzatore.
Le imprese che non rispettano l’obbligo assicurativo perdono l’accesso a numerose agevolazioni pubbliche, come specificato dal Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 18 giugno 2025, tra cui:
Contratti di sviluppo;
Incentivi per aree di crisi industriale;
Agevolazioni per cooperative, start-up e PMI;
Sostegni per ricerca e sviluppo ed economia circolare;
Fondi per la salvaguardia occupazionale;
Incentivi per energia rinnovabile e transizione ecologica.
L’obbligo deve risultare adempiuto al momento dell’erogazione delle agevolazioni, secondo le seguenti decorrenze:
Grandi imprese: domande dal 30 giugno 2025;
Medie imprese: domande dal 2 ottobre 2025;
Micro e piccole imprese: domande dal 1° gennaio 2026.
La polizza obbligatoria copre esclusivamente i seguenti eventi:
Alluvione;
Inondazione;
Esondazione;
Sisma;
Frana.
Sono escluse, tra le altre, mareggiate, maremoti, bombe d’acqua, infiltrazioni, umidità, subsidenza, bradisismo e danni da intervento umano.
Le spese di demolizione e sgombero sono sempre escluse dalla copertura obbligatoria.
La copertura riguarda esclusivamente le immobilizzazioni indicate dall’art. 2424 c.c., e in particolare:
Terreni;
Fabbricati;
Impianti e macchinari;
Attrezzature industriali e commerciali.
Sono escluse le merci e i fabbricati abusivi, salvo sanatoria o procedimento di regolarizzazione in corso.
La polizza obbligatoria copre solo i danni materiali e diretti ai beni assicurati.
Restano esclusi:
i danni indiretti (es. business interruption);
i danni derivanti da conflitti armati, terrorismo o tumulti;
i danni nucleari, chimici o da inquinamento.
È comunque possibile integrare volontariamente la copertura con garanzie aggiuntive.
La somma assicurata rappresenta il massimo esborso dell’assicuratore:
Fabbricati: valore di ricostruzione a nuovo;
Impianti e macchinari: costo di rimpiazzo;
Terreni: costi di ripristino (primo rischio assoluto).
Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro è previsto uno scoperto del 15%.
Per importi superiori, lo scoperto e i massimali sono liberamente negoziabili.
Le compagnie di assicurazione devono adeguare i prodotti entro il 31 marzo 2025.
Per le polizze già in essere:
l’adeguamento avviene al primo rinnovo utile;
in caso di premio frazionato, al primo quietanzamento utile.
La normativa mira a creare un sistema di tutela diffuso e strutturato per il tessuto imprenditoriale italiano. Considerata la complessità delle disposizioni e le rilevanti conseguenze in caso di inadempimento, è fortemente consigliato valutare la propria posizione con il supporto del consulente assicurativo di fiducia e, ove necessario, integrare la copertura obbligatoria con garanzie facoltative più ampie.