L’articolo 1, commi 101 e seguenti, della legge 213/2023 (Legge di bilancio 2024) introduce l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da eventi naturali e catastrofali per tutte le imprese:
con sede legale in Italia;
con sede legale all’estero, purché dotate di stabile organizzazione in Italia,
a condizione che siano iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice civile.
Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c.
La normativa prevede inoltre un’applicazione scaglionata dell’obbligo in base alla dimensione delle imprese.
Il perimetro soggettivo delineato dalla norma è particolarmente ampio. Tuttavia, il riferimento generico alle “imprese” ha generato, in fase applicativa, alcuni dubbi interpretativi. A tal fine risultano utili sia la relazione illustrativa alla legge sia i successivi chiarimenti forniti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
Il richiamo all’art. 2188 c.c. rende necessario considerare l’art. 2195 c.c., che individua gli imprenditori soggetti all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese, ossia coloro che esercitano:
attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi;
attività di intermediazione nella circolazione dei beni;
attività di trasporto;
attività bancarie o assicurative;
attività ausiliarie alle precedenti.
Ne consegue che tutti i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro delle Imprese, in qualsiasi sezione, rientrano nell’ambito applicativo dell’obbligo assicurativo.
In tale contesto, anche le società semplici sono tenute all’adempimento, in quanto soggette all’iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese, seppure ai soli fini di certificazione anagrafica.
Il MIMIT, nella risposta alla FAQ n. 51, ha precisato che:
“Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese con sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono obbligate a stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali […]. Sono escluse esclusivamente le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile.”
Da tali chiarimenti emerge che anche le società tra professionisti (STP), iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, sono soggette all’obbligo assicurativo qualora impieghino, nello svolgimento dell’attività, immobilizzazioni materiali rientranti tra quelle indicate dall’art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3).
Parimenti, rientrano tra i soggetti obbligati coloro che esercitano attività di locazione turistica in forma imprenditoriale, in quanto tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese.
È opportuno approfondire la ripartizione degli obblighi assicurativi nei casi di immobili concessi in locazione, nonché individuare il soggetto su cui ricade l’onere materiale dell’adempimento.
Secondo l’orientamento del MIMIT, l’obbligo sorge in presenza di due presupposti:
oggettivo, costituito dall’utilizzo, a qualunque titolo, dei beni di cui all’art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3), nell’esercizio dell’attività;
soggettivo, rappresentato dall’iscrizione, a qualunque titolo, al Registro delle Imprese.
In base a tali criteri, è possibile individuare i soggetti tenuti alla stipula della polizza per eventi naturali e catastrofali.
Qualora il proprietario abbia già stipulato una polizza comprensiva del rischio catastrofale, sarà opportuno integrarla. In ogni caso, è consigliabile disciplinare nel contratto di locazione la ripartizione dei costi e gli effetti dell’evento calamitoso.
Il MIMIT, con la FAQ n. 9, ha inoltre chiarito che non sono soggette all’obbligo le imprese iscritte al Registro delle Imprese che non possiedono né utilizzano beni rientranti tra quelli indicati dall’art. 2424 c.c., sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3).
Da una prima analisi, confermata dai chiarimenti ministeriali, emerge che anche l’utilizzo parziale della propria abitazione per lo svolgimento dell’attività d’impresa comporta l’assoggettamento all’obbligo assicurativo, limitatamente alla porzione di immobile destinata all’attività e alle relative immobilizzazioni.
La normativa impone all’imprenditore di assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa rientranti nell’art. 2424 c.c., voce B-II, nn. 1), 2) e 3), anche se non di sua proprietà, salvo che:
si tratti di beni iscritti al PRA;
i beni siano già coperti da analoga polizza assicurativa, anche stipulata da soggetti diversi dall’utilizzatore.
Nel caso di immobili locati, il criterio decisivo per individuare il soggetto obbligato è l’utilizzo del bene nell’attività d’impresa. Tuttavia, possono verificarsi situazioni di sovrapposizione dell’obbligo quando sia il locatore sia il conduttore risultino iscritti al Registro delle Imprese.
La legge 78/2025, di conversione del DL 39/2025, ha chiarito che, qualora l’utilizzatore assicuri beni di proprietà altrui, l’indennizzo spetta al proprietario, purché informato della stipula della polizza. Il proprietario dovrà destinare l’indennizzo esclusivamente al ripristino del bene o della sua funzionalità.
Qualora tale vincolo non venga rispettato, l’imprenditore ha comunque diritto a un indennizzo per lucro cessante, fino al limite del 40% della somma percepita dal proprietario.
Inoltre, all’imprenditore è riconosciuto un privilegio sul rimborso dei premi assicurativi e delle spese sostenute, ai sensi dell’art. 1891, comma 4, c.c.
Ne deriva che il primo soggetto obbligato è colui che utilizza direttamente il bene nell’ambito di un’attività d’impresa soggetta all’iscrizione nel Registro delle Imprese, anche se non ne è proprietario.
L’obbligo di stipulare la polizza riguarda le imprese iscritte al Registro delle Imprese, con esclusione delle imprese agricole. La responsabilità dell’adempimento può ricadere sia sul proprietario sia sull’utilizzatore del bene, con obbligo di informazione reciproca.
In caso di mancata stipula, non sono previste sanzioni dirette, ma l’impresa inadempiente non potrà accedere a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, comprese quelle connesse a eventi calamitosi.
Quando il locatore è una persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa e il conduttore è un imprenditore, l’obbligo assicurativo grava esclusivamente sul conduttore, per tutti i beni utilizzati nell’attività, anche se di proprietà di terzi.
In caso di beni concessi in locazione, se il proprietario non ha già stipulato la polizza, l’obbligo grava sull’utilizzatore.
Sebbene sublocazione e comodato non siano espressamente disciplinati, il criterio determinante resta l’utilizzo del bene nell’attività d’impresa.
I fabbricati in costruzione sono esclusi dall’obbligo assicurativo, in quanto iscritti tra le rimanenze e non tra le immobilizzazioni. Restano invece soggetti all’obbligo impianti, macchinari e attrezzature, salvo copertura già prevista da polizze di cantiere comprensive del rischio catastrofale.
L’usufruttuario, quale soggetto che ha il possesso e il godimento del bene, è tenuto alla stipula della polizza se utilizza il bene nell’ambito della propria attività d’impresa.
Qualora l’usufruttuario conceda il bene in locazione, l’obbligo ricade sul conduttore.
In ogni caso, appare opportuno disciplinare contrattualmente la ripartizione degli obblighi e dei costi assicurativi, al fine di prevenire incertezze applicative.